Titolo: Spagna
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili e immobili, sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché, le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l’Italia: 1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l’imposta locale sui redditi ancorché, riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”); b) per quanto concerne la Spagna: 1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (el impuesto sobre la renta de las personas f¡s¡cas); 2) l’imposta sul reddito delle società e delle altre persone giuridiche (el impuesto sobre la renta de sociedades y demos entidades juridicas); 3) gli acconti d’imposta seguenti: i contributi fondiari agricolo e urbano; l’imposta sui redditi del lavoro personale; l’imposta sui redditi di capitale e l’imposta sulle attività ed utili industriali e commerciali (los singuies impuestos a cuenta: las contribuciones territoriales r£stica y urbana; el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal; ed impuesto sobre las actividades y beneficios commerciales e industriales); 4) i canoni sulla superficie e l’imposta sugli utili commerciali, regolati dalla legge del 27 giugno 1974, a carico delle imprese che si dedicano alla ricerca ed allo sfruttamento degli idrocarburi (el c non de superficie y el impuesto sobre la renta de sociedades, regulados pa la Ley de 27 de junio de 1974, aplicable a las empresas que se dedican a la investigaci¢n y explotacion de hidrocarburos); 5) le imposte locali sul reddito (los impuestos locales sobre la renta), (qui di seguito indicate quali “imposta spagnola”).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni