Titolo: Spagna
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 8. Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata le sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a fondo comune (“pool”), a un esercizio in comune od a un organismo internazionale di esercizio.