NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Spagna

Scarica il pdf

Titolo: Spagna

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 8. Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata le sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a fondo comune (“pool”), a un esercizio in comune od a un organismo internazionale di esercizio.

Articoli correlati
22 Novembre 2024
Anc : i servizi forniti e le posizioni su CPB e riforma fiscale

Abbiamo incontrato il Dott. Cuchel, presidente dell'Anc, Associazione nazionale...

22 Novembre 2024
Indennità per congedo di maternità e paternità

Il congedo di maternità, il congedo di paternità alternativo e il congedo di...

22 Novembre 2024
Transazione: gli aspetti civilistici e fiscali

Il Codice civile disciplina la transazione definendola come un accordo tra le parti...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto