Titolo: Spagna
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 20. Professori e studenti
1. Un residente di uno Stato contraente su invito di una Università, Collegio o di un altro Istituto di insegnamento superiore o di ricerca scientifica dell’altro Stato contraente soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in questo altro Stato al solo fine di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche nei predetti istituti non è imponibile in detto altro Stato per le remunerazioni che riceve per tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale, è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.