Titolo: Spagna
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 28. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Madrid appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati a decorrere dal 1ø gennaio 1977; b) altre imposte relative ai periodi di imposta che terminano a decorrere dal 1ø gennaio 1977 .
3. Le disposizioni della Convenzione italo-spagnola sul regime fiscale delle società del 28 novembre 1927 cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente Convenzione.