Titolo: Spagna
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagati a partire dal 1ø gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia; b) alle altre imposte relative ai periodi d’imposta che terminano a decorrere dal 1ø gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.