Titolo: Spagna
Sezione: Protocollo
PROTOCOLLO aggiuntivo alla convenzione tra la Spagna e l’Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Resta inteso che:
a) per quanto concerne l’articolo 6 della presente Convenzione, le disposizioni previste nel processo verbale della seconda sessione (Roma dal 29 maggio al 3 giugno 1957) della Commissione Mista italo-spagnola, che hanno formato oggetto dello Scambio di note tra l’Italia e la Spagna del 28 marzo 1958 e che costituiscono allegati all’accordo culturale italo-spagnolo dell’11 agosto 1955, sono confermate ad ogni effetto. In particolare le esenzioni fiscali convenute nei predetti accordi, ivi comprese quelle che sono previste a favore del patrimonio del Collegio Spagnolo S. Clemente (Albornoz) in Bologna, producono tutti i loro effetti a decorrere dalle date ivi indicate;
b) per quanto concerne l’articolo 7, paragrafo 3, per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l’attività della stabile organizzazione;
c) per quanto concerne l’articolo 12, il termine “canoni” comprende i pagamenti dovuti in relazione a studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale;
d) con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 24, all’espressione “indipendente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” si attribuisce il significato secondo cui l’attivazione della procedura amichevole non è alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un’applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
e) per quanto concerne l’articolo 28, le domande di rimborso, presentate in conformità alla presente Convenzione da un residente di uno Stato contraente con riferimento alle imposte dovute prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate nei due anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione medesima;
f) nonostante le disposizioni dell’articolo 28 paragrafo 2, le disposizioni dell’articolo 8 saranno applicabili alle imposte dovute a partire dal 1ø gennaio 1969.
Fatto a Roma l’8 settembre 1977 in due esemplari in lingua italiana, spagnola e francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l’8 settembre 1977 (Gazz. Uff. n. 16 del 17 gennaio 1981). Il giorno 24 novembre, a Madrid, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l’8 settembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 663, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 23 ottobre 1980. In conformità dell’art. 28 la convenzione è entrata in vigore il 24 novembre.