Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 1. Soggetti
1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente può assoggettare ad imposizione: a) i propri residenti [definiti ai sensi dell’articolo 4 (Residenti)]; e b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d’America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali .
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano: a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 18 (Pensioni, etc.) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione) e 25 (Procedura amichevole); e b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, né, posseggono lo status di immigrante in detto Stato.