Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.
2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono: a) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'”Internal Revenue Code” e i tributi (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri e in relazione a fondazioni private, con l’esclusione (nonostante le disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 10 (Dividendi), dell’imposta sugli utili accantonati (accumulated earnings tax) e dell’imposta sulle società finanziarie a carattere personale (“personal holding company tax”), (qui di seguito indicate come “imposta statunitense”) ; b) per quanto concerne l’Italia: i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; e iii) l’imposta locale sui redditi, fatta eccezione per la parte prelevata sui redditi catastali; ancorché, riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come “imposta italiana”) .
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche di rilievo apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l’applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni, o le decisioni giudiziarie.