Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società, un patrimonio ereditario (estate), un’associazione commerciale (trust), ed ogni altra associazione di persone;
b) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
c) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
d) per “traffico internazionale” s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
e) l’espressione “autorità competente” designa: i) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato; e ii) in Italia: il Ministero delle Finanze;
f) il termine “Stati Uniti” designa gli Stati Uniti d’America, ma non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti. Quando è usato in senso geografico il termine “Stati Uniti” comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali degli Stati Uniti, che in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione degli Stati Uniti relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata come zona all’interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
g) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori della acque territoriali dell’Italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata come zona all’interno della quale l’Italia può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
h) il termine “nazionale” designa: i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente e ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.