Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 8. Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionali, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato .
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (“pool”), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.