Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante quanto previsto al paragrafo 2, gli interessi ricevuti in qualità di beneficiario effettivo da: a) uno Stato contraente od un ente interamente di proprietà di detto Stato; o b) un residente di uno Stato contraente per prestiti garantiti od assicurati da detto Stato contraente o da un ente interamente di proprietà di detto Stato sono esenti da imposizione nell’altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo, il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura, nonché, ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto della altre disposizioni della presente Convenzione.