Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l’effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso e la concessione in uso di un diritto e autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; b) l’8 per cento dell’ammontare lordo dei canoni relativi a compensi e qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche o di pellicole, nastri magnetici od altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive; c) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi .
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici od altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonché, per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nonostante le precedenti disposizioni del presente paragrafo, i canoni relativi all’uso o alla concessione in uso di diritti o beni in uno Stato contraente possono considerarsi provenienti da detto Stato.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è disponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e mutuo conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.