Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 13. Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari) e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato .
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili da detto altro Stato.
3. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono disponibili soltanto in detto Stato .
4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.