Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 18. Pensioni etc.
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato .
2. Le annualità ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. Il termine “annualità” di cui al presente paragrafo, designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un determinato numero di anni in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamento contro un adeguato e pieno corrispettivo (in denaro o in beni valutabili in denaro).
3. Gli assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per i mantenimento dei figli pagati ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia, detti pagamenti nono sono imponibili in alcuno dei due Stati se alla persona che effettua i pagamenti stessi non è concessa a tal titolo alcuna deduzione nello Stato di cui è residente. Il termine “assegni alimentari per il coniuge” di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici, effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o in conformità alla legislazione dello Stato di cui egli è residente. Il termine “assegni per il mantenimento dei figli” di cui al presente paragrafo, designa i pagamenti periodici per il mantenimento di un figlio minore effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio.