Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 19. Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i servizi; a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino al coniuge o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni cui si applicano le disposizioni della lettera a) e che non rientra nelle ipotesi della clausola i) o ii).
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato), 16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18 (Pensioni, ecc.) si applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.