Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 20. Professori ed insegnanti
1. Un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o per effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione o presso un’istituzione medica finanziata principalmente da governo e che è, od era immediatamente prima del suo soggiorno un residente dell’altro Stato contraente è esente, per un periodo non superiore due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell’interesse privato di una o più persone determinate.