Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 21. Studenti e apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili di questo Stato a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.