Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 23. Eliminazione della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. In conformità alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (così come può essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una società statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una società residente dell’Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia da detta società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare è calcolato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell’imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti). Ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 b) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito .
3. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione senza tener conto del paragrafo 2 b) dell’articolo 1 (Soggetti), l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere, da un canto, l’imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se il residente dell’Italia non fosse un cittadino statunitense e, d’altro canto, la quota d’imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell’applicazione del credito italiano con riferimento all’imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 a) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.
4. Ai fini dell’obbligo statunitense di eliminare la doppia imposizione con riferimento all’imposta italiana ai sensi dei precedenti paragrafi del presente articolo: a) fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b), ad eccezione dei redditi o degli utili tassati dagli Stati Uniti soltanto a motivo della cittadinanza in virtù del paragrafo 2 b) dell’articolo 1 (Soggetti), i redditi o gli utili percepiti da un residente di uno Stato contraente (che non sia residente dell’altro Stato contraente) i quali sono imponibili nell’altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione, si considerano provenienti da detto altro Stato contraente; e b) nel caso di una persona fisica residente dell’Italia, i redditi o gli utili che sono imponibili negli Stati Uniti a motivo della cittadinanza in virtù del paragrafo 2 b) dell’articolo 1 (Soggetti), si considerano provenienti dall’Italia fino a concorrenza dell’ammontare indispensabile per eliminare la doppia imposizione, a condizione che in nessun caso l’imposta pagata negli Stati Uniti risulta inferiore all’imposta che sarebbe stata pagata se la persona fisica non fosse stato un cittadino degli Stati Uniti. Le disposizioni del presente sub-paragrafo concernenti la fonte del reddito non si applicano nella determinazione del credito nei confronti dell’imposta statunitense per le imposte estere diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 b) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate).