Titolo: Stati Uniti
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 28. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata secondo le relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Washington non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore; b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1ø gennaio dell’anno in cui la presente Convenzione entra in vigore.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata a Washington il 30 marzo 1955 e lo Scambio di Lettere concernenti l’applicazione della Convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito effettuato a Roma il 13 dicembre 1974 sono abrogati. Le loro disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali si applicheranno le disposizioni della presente Convenzione in conformità al paragrafo 2.
4. Allorché, le disposizioni della Convenzione del 1955 ammettano uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla presente Convenzione, tali disposizioni continueranno ad avere efficacia per il primo periodo d’imposta in relazione al quale le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in virtù del paragrafo 2.
5. L’Accordo tra gli Stati Uniti e l’Italia per eliminare la doppia imposizione sui profitti relativi alla navigazione marittima, concluso con Scambio di Note in data 10 marzo e 5 maggio 1926, è abrogato.