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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Stati Uniti

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Titolo: Stati Uniti

Sezione: Protocollo

PROTOCOLLO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, desiderosi di concludere un Protocollo che chiarisca ed integri la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto le seguenti disposizioni.

Art. 1. 1. Ai fini del paragrafo 2 b) dell’articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine “cittadino” così come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino la cui perdita della cittadinanza aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l’imposizione fiscale, ma limitatamente ad un periodo di dieci anni successivo a tale perdita.
2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 (Soggetti) della Convenzione non pregiudicano: a) I benefici concessi da uno Stato contraenti ai sensi del paragrafo 14 dell’articolo 1 del presente Protocollo in favore dei residenti dell’altro Stato contraente che posseggono la nazionalità di tale Stato, anche se essi posseggono la nazionalità del detto primo Stato; b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell’articolo 4 del presente Protocollo.
3. Ai fini del paragrafo 2 a) dell’articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, la Convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l’assicuratore straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione.
4. Ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 5 (Stabile organizzazione della Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzata a scopi di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa 180 giorni durante un periodo di dodici mesi.
5. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, comprendono: a) gli utili derivanti dall’impiego, manutenzione o noleggio di contenitori (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto di contenitori) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci; e b) e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest’ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali o secondari rispetto agli altri utili derivanti dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
6. Ai fini dell’articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione e nonostante ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti non residente dell’Italia o una società statunitense ritraggono dall’esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia.
7. Qualora, in conformità dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l’altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione ed al paragrafo 15 dell’articolo 1 del presente Protocollo.
8. Le disposizioni dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, non limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la ripartizione o l’attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici, tra persone possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando ciò sia necessario al fine di prevenire evasioni fiscali o di determinare esattamente il reddito di una qualsiasi di dette persone.
9. Ai fini del paragrafo 2 a) dell’articolo 10 (Dividendi), il termine “società sussidiaria” designa una società in cui la società che paga i dividendi possiede più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto.
10. Nonostante il paragrafo 2 dell’articolo 12 (Canoni) della Convenzione, nel caso di canoni relativi a beni mobili materiali [tangible personal (movable) property], l’imposta applicata dallo Stato contraente dal quale provengono tali canoni non può superare il 7 per cento dell’ammontare lordo dei canoni stessi.
11. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione: a) l’espressione “beni immobili”, per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti, e b) l’espressione “beni immobili”, per quanto concerne l’Italia, comprende: i) i beni immobili di cui all’articolo 6; ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una società o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; e iii) una partecipazione (interest) del patrimonio ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia. c) i beni descritti nel sub paragrafo a) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti e i beni descritti nel sub- paragrafo b) del presente paragrafo si considerano situati in Italia.
12. Ai fini del paragrafo 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono: a) gli utili derivanti dall’alienazione di contenitori (inclusi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei contenitori) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci; e b) gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest’ultimo caso gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.
13. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, così come precisato nell’articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto altro Stato.
14. Con riferimento all’articolo 18 (Pensioni etc.) della Convenzione, si conviene che i pagamenti di sicurezza sociale (social security payments) e le analoghe pensioni pubbliche non considerati dall’articolo 19 (Funzioni Pubbliche) della Convenzione sono coperti dalle disposizioni del paragrafo 1 del citato articolo 18 (Pensioni, etc.).
15. Con riferimento all’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Nel caso dell’Italia, resta altresì inteso che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall’obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.
16. Ai fini dell’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente, ma soltanto nel caso in cui l’informazione abbia rilevanza per l’accertamento delle imposte considerate dall’articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, Resta inteso che le competenti Commissioni del Congresso (Congressional Committees) degli Stati Uniti ed il General Accounting Office potranno avere accesso alle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione se detto accesso si rende necessario allo scopo di svolgere i propri compiti di sorveglianza, fatte salve soltanto le limitazioni e le procedure dell’Internal Revenue Code.

Art. 2. 1. Una persona (diversa da una persona fisica) residente in uno Stato contraente non ha diritto, ai sensi della presente Convenzione, ai benefici previsti agli articoli 7 (Utili delle imprese), 10 (Dividendi), 11 (Interessi), 12 (Canoni), 13 (Utili di capitale) o 22 (Altri redditi) a meno che a) più del 50 per cento dell’effettiva proprietà di tale persona (o, nel caso di una società più del 50 per cento del numero delle azioni di ciascuna classe di azioni della società) è posseduto, direttamente o indirettamente da una qualsiasi unione di uno o più: i) persone fisiche che siano residenti degli Stati Uniti; ii) cittadini degli Stati Uniti; iii) persone fisiche che siano residenti dell’Italia; iv) società indicate nel sub paragrafo b); o v) gli Stati contraenti; oppure b) si tratti di una società la cui principale classe di azioni forma oggetto di sostanziale e regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se l’autorità competente dell’altro Stato contraente accerta che la costituzione, l’acquisizione o la conservazione di detta persona, nonché, l’esercizio delle sue attività abbiano come scopo principale quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione.
3. Ai fini del sub-paragrafo 1 b), l’espressione “una borsa valori riconosciuta” designa: a) il sistema “NASDAQ” posseduto dalla “National Association of Securities Dealers, Inc.”, nonché, una borsa valori registrata presso la “Securities and Exchange Act” del 1934; b) una borsa valori costituita ed organizzata conformemente alla legislazione italiana; e c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorità degli Stati contraenti. Art. 3. La Convenzione non limitata in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi: a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti.

Art. 4. Si conviene che un cittadino statunitense, residente dell’Italia, socio di una società di persone “nazionale” degli Stati Uniti, avrà diritto ad un credito rimborsabile, nei confronti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall’Italia nel periodo d’imposta, pari alla quota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata dall’Italia per lo stesso periodo a carico della società di persone, che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della società di persone.

Art. 5. Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisca all’autorità competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per l’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Art. 6. Ciascuno Stato contraente può prelevare per conto dell’altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all’imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l’obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranità, alla sicurezza o all’ordine pubblico.

Art. 7. 1. Il presente Protocollo sarà ratificato in conformità alle relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington.
2. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e produrrà quindi i suoi effetti conformemente all’articolo 28 della Convenzione.

Art. 8. Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione di pari data tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. Fatto a Roma il 17 aprile 1984, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.

Scambio di note Roma, 17 aprile 1984
Eccellenza, ho l’onore di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare per conto del Governo della Repubblica italiana la nostra intesa circa un’importante questione non risolta. Il Governo italiano ritiene che il cosidetto “sistema unitario di tassazione” applicato da alcuni Stati degli Stati Uniti ai fini della determinazione del reddito attribuibile agli uffici o alle società consociate statunitensi di società italiane, si traduce in una tassazione non equa ed impone eccessivi oneri amministrativi alle società italiane che esercitano la loro attività in quegli Stati. Secondo tale metodo, gli utili di una società italiana derivanti dalle proprie attività negli Stati Uniti non vengono determinati

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