Il godimento della casa familiare è attribuito dal giudice tenendo conto in via prioritaria dell’interesse dei figli. Generalmente questo comporta che l’abitazione nella quale ha vissuto la famiglia ed in particolare i figli, quando ancora non era intervenuta la separazione, sia assegnata dal giudice al genitore presso il quale, a seguito della separazione, i figli stessi vengono allocati in via principale (anche nel caso di affidamento condiviso, viene normalmente individuato un genitore presso il quale sono allocati i figli), in modo tale da non modificare il luogo nel quale hanno vissuto e vivranno la maggior parte del tempo.
Nel caso nel quale non ci siano figli, la disponibilità dell’abitazione coniugale sarà disciplinata sulla base delle normali regole sulla proprietà e sulla locazione.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa medesima o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca dell’abitazione familiare sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 del codice civile.
Testo Aggiornato dall’Avv. Raffaella De Vico
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· Sentenze sull’assegnazione della casa coniugale