Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell’art. 1284 c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto.
L’ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 11.12.2001, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata fissata al 3% in ragione d’anno, con decorrenza dall’1.1.2002.
Per i periodi precedenti ci si può riferire alla seguente tabella:
Giorno di decorrenza (e provvedimento)
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Tasso
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21 aprile 1942 (R.D. 262/42)
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5.0 %
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16 dicembre 1990 (L. 353/90)
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10.0 %
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1 gennaio 1997 (L. 662/96)
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5.0 %
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1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998)
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2.5 %
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1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000)
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3.5 %
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1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001)
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3.0 %
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1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003)
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2.5 %
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Sempre l’art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell’interesse legale rimane invariato per l’anno successivo.