L’indegnità costituisce lo strumento predisposto dal legislatore per rimuovere un soggetto dall’eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto, e trae propriamente fondamento dalla ripugnanza sociale a consentire che chi abbia gravemente offeso la persona dell’ereditando o la sua libertà testamentaria possa trarre profitto dall’eredità dell’offeso.
L’indegnità viene considerata come sanzione civile per l’atto illecito posto in essere, ed operando quale causa di esclusione dalla successione spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice.
I casi di indegnità sono riconducibili ad attentati alla persona fisica del testatore, attentati alla sua integrità morale ed alla libertà di testare, e vengono tassativamente elencati dall’art. 463 c.c., che qualifica indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosamente in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento o l’ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
1 Gennaio 1970
Che cos’è l’indegnità a succedere ed in quali ipotesi si prefigura?
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