L’accettazione con beneficio d’inventario comporta la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell’eredità ricevuta. Ciò significa che nell’ipotesi di una successione onerosa, ove le passività superino le attività, l’erede non sarà mai chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario, poiché altra conseguenza del beneficio d’inventario è costituita dalla separazione del patrimonio personale dell’erede da quello del testatore.
Il beneficio d’inventario, nonostante eventuali divieti del testatore, assolutamente privi di valore (art. 470 c.c.), è rimesso alla facoltà di ogni chiamato, che ha l’onere di specificare nell’atto di accettazione se intenda avvalersi di tale beneficio.
Per l’accettazione con beneficio d’inventario la legge richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la successione si è aperta, ed è soggetta ad un regime di pubblicità-notizia, venendo inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
1 Gennaio 1970
Che cosa comporta l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario?
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