L’art. 462 c.c. stabilisce che, nell’ambito delle persone fisiche, sono capaci di succedere tre categorie di soggetti: 1) coloro che sono nati al tempo dell’apertura della successione, 2) i nascituri concepiti nonché 3) i figli non concepiti di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore.
Ciò vale, tuttavia, soltanto per quanto attiene alla successione testamentaria, poiché nell’ambito della successione legittima la capacità a succedere compete solo alle prime due categorie.
Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere poi solo per testamento, salvo il caso dello Stato a cui viene devoluta l’eredità in mancanza di altri successibili.
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