Tre sono i presupposti necessari per l’acquisto dell’eredità: 1) la vocazione dell’erede, che costituisce il fondamento del fenomeno successorio e consiste nella designazione del successibile per testamento o per legge, 2) la delazione dell’erede, cioè il fenomeno dell’offerta del patrimonio ereditario al successibile, normalmente coincidente con la vocazione di cui rappresenta l’aspetto dinamico, quindi 3) l’accettazione, che è lo strumento tecnico con cui si acquista l’eredità.
La qualità di erede non si acquisisce infatti automaticamente, ma necessita di una manifestazione di volontà orientata in tal senso ed i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione (art.459 c.c.), coincidente con la morte del testatore nel luogo del suo ultimo domicilio (art. 456 c.c.).
L’accettazione costituisce il diritto del chiamato ad acquistare l’eredità, tramite il cui esercizio costui diviene erede, ma rappresenta anche un onere, poichè è elemento indispensabile per l’acquisto dell’eredità stessa.
L’accettazione, che è diritto soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 480 c.c.), può essere pura e semplice o con il beneficio dell’inventario. Nel primo caso si attua una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, e quest’ultimo è responsabile per i debiti ed i legati ereditari anche al di là del valore dei beni che gli sono pervenuti, mentre nel secondo il patrimonio del testatore rimane distinto da quello dell’erede, che risponde delle obbligazioni trasmessegli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.
Quanto alla forma, l’accettazione può essere espressa, tacita e presunta o legale.
In base all’art. 475 c.c., l’accettazione è espressa ove in un atto pubblico od in una scrittura privata il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; è tacita (art. 476 c.c.) quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, come ad es. avvalersi dell’azione di petizione; è presunta o legale quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che, con presunzione assoluta, vengono considerati atti di accettazione implicita, come la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione, nonchè la rinunzia a quest’ultimi, ex artt. 477 e 478 c.c.
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