La rinuncia all’eredità può farsi validamente solo in un momento sucessivo all’apertura della successione, stante il divieto dei patti successori, e deve essere formulata sub specie di atto solenne, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni ( art. 519 c.c.).
La rinuncia è nulla se fatta sotto condizione o a termine, oppure solo per una parte dell’asse ereditario (art. 520 c.c.), ha efficacia retroattiva, è limitatamente revocabile ( art. 525 c.c.) ed impugnabile solo se costituisca effetto di violenza o dolo ( art. 526 c.c.).
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