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Faq legale
1 Gennaio 1970

Come viene tutelato il nome a dominio (domain name)?

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In materia di comportamenti illeciti aventi ad oggetto i nomi a domio si distinguono, tra i più diffusi, il cybersquatting dal domain grabbing.
Il cybersquatting ha ad oggetto l’acquisizione della titolarità di nomi di persona o generici al fine di rivenderli o comunque trarne profitto.
Il domain grabbing ha invece come scopo quello di registrare illecitamente un dominio al fine di porre in essere atti di concorrenza sleale.
Con una recente sentenza del Tribunale di Napoli (26.2.2002), il nome a dominio (o domain-name) è stato qualificato come segno distintivo atipico, alla stregua dei normali diritti di proprietà intellettuale, con ciò recependo l’esperienza della giurisprudenza e della dottrina internazionale. Sul piano pratico, in tal modo, il nome a dominio può beneficiare della tutela garantita dall’art. 2958 c.c. in materia di concorrenza sleale, al pari di un marchio industriale.
Tuttavia molte sono le differenze tra un marchio comunemente inteso e un dominio. Basti pensare che potremmo avere molti marchi uguali registrati nei vari paesi, come accade per i domini di tipo ccTLD (Country Code Top Level Domain, tipo .it, .fr, .de, etc., la cui assegnazione è regolata dalle varie Registration Authoritiy locali), mentre la stessa possibilità è esclusa per i gTLD (Generic Top Level Domain, tipo .com, org, .net), dove vige la regola del first come, first served, cioè: ottiene il dominio chi lo richiede per primo.
Per risolvere le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTDL .it, la Naming Authority Italiana ha predisposto una particolare procedura di riassegnazione, di natura ibrida "arbitrale-amministrativa" e alternativa al ricorso giudiziale, che garantisce maggiore velocità e risparmio. Il regolamento è conforme a quello adottato da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), in sede internazionale, per i nomi a dominio registrati sotto i gTLD .com, .net e .org.
In seno a tale procedura, il ricorrente deve provare 1) che il nome a dominio in contestazione è identico alla propria denominazione, ad un proprio marchio o al proprio nome, 2) che l’attuale titolare non ha alcun diritto all’uso di tale nome a dominio e 3) che l’attuale titolare ha registrato e sta utilizzando il nome a dominio in mala fede. Qualora vengano provate tutte e tre queste circostanze, il ricorrente potrà ottenere, alternativamente, la cancellazione della registrazione del nome a dominio, oppure il trasferimento a proprio favore della titolarità del dominio stesso.

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