Anche l’assegno bancario, al pari della cambiale (v. risposta precedente) è considerato un titolo esecutivo dalla legge (R.D. n. 1736/33, art. 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull’assegno, è possibile procedere direttamente all’esecuzione forzata.
Il pagamento dell’assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un’intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell’assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
1 Gennaio 1970
Cosa fare per recuperare il credito se il pagamento è avvenuto con assegno?
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