La collazione dell’eredità è l’obbligo e, reciprocamente, il diritto spettante agli eredi prefigurati ai sensi dell’art. 737 c.c., cioè al coniuge ed ai discendenti legittimi e naturali, concorrenti nell’ambito di una stessa successione, di conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario accettato le liberalità ricevute in vita dal defunto, in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.
La collazione ha dunque la funzione di mantenere tra i coeredi del testatore quella proporzionalità di quote che è stabilita nel testamento o nella legge.
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