Il danno esistenziale è quello derivante dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, ma non causata da una compromissione dell’integrità psicofisica.
La categoria del danno esistenziale è stata elaborata piuttosto di recente dalla giurisprudenza, e non trova alcuna esplicito riscontro normativo.
Il danno esistenziale si differenzierebbe dalle altre tipologie di danno, e precisamente: dal danno patrimoniale, poiché non è determinato da un pregiudizio economico di qualsiasi natura; dal danno morale perché l’azione compiuta dal responsabile può non integrare gli estremi di un reato e perché non consiste in una sofferenza ma in una privazione di un’attività concreta, un non facere; infine dal danno biologico poiché il danno esistenziale può sussistere anche prescindendo dall’esistenza di una lesione alla persona come compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto danneggiato [Cass. 7.6.2000, n.7713; Cass. 3.2.1999, n. 911].
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