Il sublegato ricorre allorché colui che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è un altro legatario e non l’erede.
Il termine sublegato è controverso e generalmente ritenuto non corretto, poiché l’attribuzione al sublegatario non dipende da quella a favore del legatario, nè la validità del sublegato è condizionata a quella del legato. Anche il sublegatario, accanto al legatario, è un chiamato alla successione a titolo particolare, ed il sublegato può essere sia reale che obbligatorio.
Il prelegato, previsto dall’art. 661 c.c., è invece il legato di cui beneficiario sia uno degli eredi o più coeredi. Questi cumula pertanto le due qualità di coerede onerato e di legatario, in ragione di due distinte attribuzioni patrimoniali: istituzione di erede ed attribuzione di legato.
Il beneficiato non confonde mai, tuttavia, i due distinti titoli di acquisto; può dunque acquistare il legato e rinunciare all’eredità.
Il prelegato è considerato legato per l’intero ammontare della successione: esso grava pertanto su tutta l’eredità e quindi anche sulla quota spettante allo stesso legatario in qualità di erede.