NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

Differenza tra azione di petizione e azione di riduzione dell’eredità?

Scarica il pdf

L’azione di petizione dell’eredità, prevista dal’art. 533 c.c., viene intentata dall’erede onde ottenere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza alcun titolo, allo scopo di ottenere la restitiuzione degli stessi.
Tale azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

L’azione di riduzione ha invece per scopo la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (art. 553 c.c. ).
Soggetti legittimati ad intentare tale azione sono il legittimario leso, quello escluso dal testatore, l’erede e l’avente causa del legittimario.

Articoli correlati
18 Aprile 2025
Concordato preventivo 2025-2026: via libera al nuovo modello per l’adesione

Con provvedimento direttoriale emesso in data odierna, l’Agenzia delle Entrate ha...

18 Aprile 2025
Rendicontazione di sostenibilità

La Rendicontazione di Sostenibilità o Sustainability Reporting è un documento che...

18 Aprile 2025
Esenzione da ritenute per gli interessi pagati dalle Siiq alla controllante UE

Le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) possono accedere al regime...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto