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Faq legale
1 Gennaio 1970

Furto, appropriazione indebita, ricettazione

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L’art. 624 c.p. (Furto) prevede che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila [€ 154,94] a un milione [€ 516,46].
Il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti.
Chiunque compie il reato di furto mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila [€ 309,87] a due milioni [€ 1032,91].
Alla stessa pena soggiace chi compie il furto, sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona.
La legge prevede inoltre che, ove ricorrano le seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila [€ 103,29] a due milioni [€ 1032,91]:
1) se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il furto è commesso con destrezza;
5) se il furto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6) se il furto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il furto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il furto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra circostanza aggravante comune, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila [€ 206,58] a tre milioni [€ 1549,37].
Alcune ipotesi di furto sono perseguibili a querela di parte, e si applica la pena della reclusione fino a un anno oppure la multa fino a lire quattrocentomila [€ 206,58]. Tali ipotesi si verificano:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il furto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il furto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Si configura invece il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) quando taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione). Questo reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni [€ 1032,91].
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorrono talune specifiche aggravanti.

Diverso è ancora il caso della ricettazione (art. 648 c.p.) che si configura quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Questo reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione [€ 516,46] a lire venti milioni [€ 10329,14].
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione [€ 516,46], se il fatto è di particolare tenuità.
Il reato di ricettazione si configura anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

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