L’art. 679 c.c. sancisce la revocabilità del testamento. A tale facoltà il testatore non può rinunziare in alcun modo, come neppure a quella di modificare le proprie disposizioni testamentarie, poiché la volontà in esse espressa può mutare fino all’ultimo momento della sua vita, e non avrà pertanto effetto ogni clausola o condizione contraria.
La revocazione del testamento è tuttavia ammissibile solo nelle forme e nei casi tassativamente previsti dal legislatore.
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