Il procedimento per ottenere la convalida di sfratto può avviarsi ad opera del locatore:
A) PER FINITA LOCAZIONE: quando il contratto è scaduto o sta per scadere;
B) PER MOROSITÀ: in caso di mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, oppure in caso di mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.
In tutti i casi la procedura si avvia con una intimazione, rivolta dal locatore al conduttore, di lasciare libero l’immobile, con contestuale citazione in udienza del conduttore per la convalida.
In udienza il conduttore può decidere:
a) di non comparire, e in tal caso il giudice ordina la convalida esecutiva efficace dopo 30 giorni;
b) di presentare opposizione, ma se questa non è fondata su prova scritta, il giudice concede comunque la convalida il rilascio dell’immobile, con ordinanza immediatamente esecutiva;
c) di comparire e, se si tratta di uno sfratto per morosità, chiedere che venga concesso un termine di grazia (non superiore a 90 giorni) per consentire il pagamento dei canoni non onorati.
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