Per il compimento del testamento la legge richiede la piena capacità di agire del testatore e la sua piena capacità di intendere e di volere.
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge, mentre sono incapaci di testare tre categorie di soggetti: i minori, gli interdetti per infermità di mente (dal momento della pubblicazione della sentenza) nonchè gli incapaci naturali, cioè coloro che al momento della redazione del testamento si provi essere stati incapaci di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, sebbene non interdetti (art. 591 c.c.).
Le ipotesi di incapacità di disporre per testamento, previste dall’art. 591 c.c., sono tassative, ed in tali casi il testamento è annullabile tramite esercizio di azione cui è legittimato chiunque vi abbia interesse e che è soggetta a prescrizione quinquennale dall’inizio dell’esecuzione delle disposizioni testamentarie, incombendo l’onere della prova di detta incapacità su colui che l’asserisca.
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