Con il contratto di opzione (art. 1331 c.c.) le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria proposta e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile. In sostanza una delle parti si vincola a tenere ferma la propria proposta per un determinato periodo di tempo, mentre l’altra parte è libera di decidere, entro lo stesso periodo, se accettare o meno. In caso di accettazione, il contratto si conclude.
L’opzione, oltre che un accordo a se stante, è spesso inserita quale clausola all’interno di un diverso contratto.
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