NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

La somministrazione

Scarica il pdf

La somministrazione (art. 1559 c.c.) è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di beni o servizi.
Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
È il contratto che viene utilizzato per la fornitura dei cosiddetti servizi essenziali (luce, acqua, telefono, gas, etc.).
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione a ciascuna di esse.
In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione (art. 1569 c.c.).

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto