La rescissione del contratto può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione a) perché concluso in stato di pericolo, oppure b) per lesione.
Per esperire l’azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni: 1) lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula, e 2) l’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.
Per avere invece rescissione per lesione devono sussistere: 1) una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, tale che il valore di una prestazione sia almeno la metà dell’altra, e 2) l’approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata.
La risoluzione del contratto si ha invece per motivi che sopravvengono alla conclusione del contratto.
Tali ipotesi sono:
1) la risoluzione di diritto, nei casi cioè previsti dalla legge;
2) la risoluzione per inadempimento di una delle parti (v. risposta specifica);
3) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (v. risposta specifica);
4) la risoluzione per eccessiva onerosità (v. risposta specifica).
La risoluzione DI DIRITTO si può invocare 1) in caso il contratto contenga una “clausola risolutiva espressa”, cioè quando i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.); 2) in caso sia previsto un termine essenziale per adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta (art . 1457 c.c.); 3) in caso la parte non inadempiente richieda l’adempimento mediante “diffida ad adempiere” (art. 1454 c.c., v. risposta specifica nella sezione “recupero crediti”).