Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.
Si ricorre, invece, alla separazione giudiziale in caso di disaccordo. In tale ipotesi la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che si impone nel determinare le condizioni.
Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di accordo dell’altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale competente.
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· Sentenze sulla separazione consensuale