La successione legittima od intestata ha titolo nella legge, consistendo nell’attribuzione dei diritti successori da parte dell’ordinamento, e si contrappone alla successione testamentaria, che ha titolo invece nel testamento.
Il nostro ordinamento consente all’individuo di disporre, a mezzo testamento, dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Ove tuttavia ciò non avvenga, in tutto od in parte, sarà la legge a predisporre criteri e soggetti cui tali beni verranno devoluti, facendo luogo alla successione legittima od intestata che è suppletiva rispetto a quella testamentaria, poiché si attua quando manchi quest’ultima.
Le categorie dei successibili vengono individuate dal legislatore in ragione dell’intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto, in riferimento ad un criterio prevalente di concorso, ed i più prossimi escludono i più lontani.
L’art. 565 c.c. individua le classi dei successibili nel coniuge, nei discendenti legittimi e naturali, che sono equiparati e cui vanno aggiunti gli adottivi, negli ascendenti legittimi, nei collaterali, negli altri parenti (fino al sesto grado) e nello Stato.
1 Gennaio 1970
Qual è la differenza tra successione legittima e testamentaria?
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