La donazione è un negozio solenne: deve essere fatta, pertanto, per atto pubblico (cioè dinanzi ad un notaio), a pena la nullità, ed alla presenza irrinunziabile di due testimoni.
L’atto pubblico è richiesto qualunque sia l’oggetto della liberalità.
Unica eccezione alla solennità della forma è prevista per le donazioni di modico valore o manuali, ove a tale requisito si sostituisce la trasmissione materiale del possesso attraverso la consegna.
Se la donazione ha per oggetto cose mobili, non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione (art. 782 c.c.).
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