Per il recupero crediti la legge appronta diverse procedure, in alcuni casi anche cumulabili tra loro.
1) La prima di tali procedure, che normalmente precede ogni azione di tipo giudiziario, è la cosiddetta “costituzione in mora” del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore, dal quale la legge fa scaturire determinati effetti (v. risposta specifica).
2) Nel caso in cui il credito sia incorporato in un titolo di credito (cambiale o assegno bancario), tali titoli, se scaduti, sono già esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero mediante precetto di pagamento (v. risposta specifica per la cambiale; v. risposta specifica per l’assegno).
3) Un’altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente per il recupero. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni (v. risposta specifica).
4) Resta infine, qualora non siano esperibili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all’esito una sentenza), volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento.
Oltre a tali mezzi, che intervengono successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono delle specifiche garanzie, che possono essere inserite all’atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato (v. risposta specifica).
1 Gennaio 1970
Quali sono i mezzi predisposti dalla legge per recuperare un credito?
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