Le classificazioni cui è soggetto il danno risarcibile sono varie e molteplici.
Si dà in primo luogo la distinzione tra danno materiale, cioè alle cose, e danno fisico, cioè alla persona.
Sono danni materiali tutti quelli subiti dalle cose di proprietà del danneggiato a seguito dell’incidente, e vanno risarciti al loro prezzo di mercato.
I danni fisici sono quelli derivati invece dalla lesione della persona, e possono originare due distinte categorie di danno: quello da inabilità temporanea, pari al tempo di guarigione, e quello da invalidità permanente, che coincide invece con la diminuzione della capacità fisica (v. risposta specifica).
Per ciascuna di queste due categorie si possono configurare poi ulteriori tipi di danno, cioè quello biologico, il danno patrimoniale ed il danno morale.
Il DANNO BIOLOGICO è la lesione dell’integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.
Nell’ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all’evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.
Il DANNO PATRIMONIALE è quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l’integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d’animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico.
Il DANNO MORALE è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d’animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato in conseguenza dell’illecito.
Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell’autore materiale del fatto sia provata.
Il DANNO PUNITIVO è infine quello che le assicurazioni sono tenute a risarcire per non essersi adoperate ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro.