Su impulso di una disposizione comunitaria (R[9]89), la legge 547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di reati (cosiddetti informatici) caratterizzati dalla previsione che l’attività illecita abbia come oggetto o mezzo del reato un sistema informatico o telemetico.
Tali nuove fattispecie di reato sono:
· Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.)
· Attentato ad impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.)
· Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
· Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)
· Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
· Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
· Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)
· Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)
· Trasmissione a distanza di dati (art. 623-bis c.p.)
· Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)
· Frode informatica (art. 640-ter c.p.).
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