L’assemblea dei condomini provvede (art. 1135 c.c.):
1) alla nomina, alla conferma e alla revoca (art. 1129 c.c., v. risposta specifica) dell’amministratore e alla sua eventuale retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale;
5) a promuovere una lite o a decidere di resistere ad una domanda (art. 1132 c.c.);
6) all’autorizzazione delle spese fatte urgentemente per le cose comuni dal singolo condomino (art. 1134 c.c.);
7) a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri (art. 1133 c.c.);
8) all’approvazione del regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) ed eventualmente delle tabelle millesimali (art. 1123 c.c.);
9) al conferimento all’amministratore di maggiori poteri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (art. 1131 c.c.);
10) alla delibera di ricostruzione delle parti comuni dell’edificio in caso di perimento parziale dell’edificio (art. 1128 c.c.);
11) a disporre l’esecuzione di innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c., v. risposta specifica);
L’amministratore non può ordinare opere di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere URGENTE, ma in questo caso deve riferire nella prima assemblea.
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