La regola generale è che il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.).
Spesso però i contratti si concludono senza necessità di una formale accettazione, dando semplicemente esecuzione ad un ordine ricevuto (anche verbale). In tal cao è comunque onere dell’accettante di comunicare senza ritardo all’altra parte l’inizio dell’esecuzione (art. 1327 c.c.).
Diverso è il caso dei contratti cosiddetti “reali”, che si perfezionano invece con la consegna della cosa. Essi sono espressamente previsti dal codice civile e sono: il mutuo, il comodato, il deposito e il pegno.
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