Nel pronunciare la separazione, ove ricorrano specifiche circostanze e se richiesto da una delle parti, il Giudice può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.
L’addebito assume rilevanza pratica e sostanziale per ciò che riguarda il diritto successorio (art. 548 e 585 c.c.) e la determinazione dell’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.).
Costituiscono fatti che possono condurre all’addebito della separazione quelli che ledono il dovere di lealtà, quali i maltrattamenti, l’omessa assistenza morale e materiale, l’abbandono ingiustificato della casa coniugale, puranche le vessazioni della suocera.
L’adulterio, di per sé non è causa di addebito, se non quando sia grave e notorio al punto da determinare discredito sociale in pregiudizio dell’altro coniuge.
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