NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

Quando si ha la risoluzione per inadempimento?

Scarica il pdf

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.).
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più eseguire la propria prestazione.
Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto (art. 1454 c.c., v. risposta specifica nella sezione “recupero crediti”). In questo caso il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

Articoli correlati
29 Novembre 2024
Come cambia la tassazione delle auto aziendali dal 2025?

Dal 2025 verranno introdotte nuove norme fiscali che obbligano ad utilizzare i...

29 Novembre 2024
Comunicato Stampa Anc sulla Rateizzazione delle imposte – Bene la conferma del provvedimento Gusmeroli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione nazionale...

29 Novembre 2024
Cessione dei crediti IVA infrannuali: condizioni di trasferimento

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 180, ha chiarito che una società...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto